Art. 6.
(Contrattazione e area autonoma).

      1. Al fine di garantire l'autonomia della funzione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale, secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
      2. La rappresentanza sindacale unitaria è costituita a livello regionale.

 

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      3. Il rapporto di lavoro dei docenti e delle articolazioni di cui alla presente legge è disciplinato con una area autonoma di contrattazione.